• Al servizio dell’agricoltura dal 1880

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RECLAMI

 

 

Per la nostra Società è fondamentale mantenere la fiducia dei nostri clienti, per questo curiamo quotidianamente la qualità dei nostri servizi.

I nostri intermediari sono a disposizione dei nostri clienti per fornire chiarimenti e per concordare soluzioni ad eventuali problemi.

Si ricorda, comunque, che per “reclamo” si intende una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto (art. 2, comma 1 lett. t bis del Regolamento ISVAP n. 24/2008). 

 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto o via fax a

UFFICIO RECLAMI

Via Carlo Poma, 42 – 20129 Milano - FAX +39 0273953870 - Modello per la presentazione di un reclamo all'Impresa

 

E' inoltre possibile inoltrare il reclamo in forma elettronica scrivendo a [email protected] (indicando chiaramente nome, cognome, recapiti postali e telefonici, agenzia/broker, numero del contratto di assicurazione e motivo del reclamo). 

I reclami relativi al comportamento dell'Agente, inclusi relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto all'agenzia di riferimento.

I reclami relativi al comportamento di intermediari iscritti in sezione B (Broker) del Registro Unico degli Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'intermediario e saranno da essi gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

 

Qualora non si ritenesse soddisfacente la risoluzione del reclamo o non si ricevesse riscontro allo stesso entro il termine di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), allegando la documentazione relativa, scrivendo a:

 

IVASS

via del Quirinale, 21 00187 ROMA - FAX 06-421334426/06-4213353

 

Presso il sito internet dell'Istituto è inoltre attivo uno Sportello Reclami con informazioni sulla corretta presentazione dei reclami e sulla normativa di riferimento.

 

L'IVASS ha attivo un Contact Center (Numero Verde 800-486661 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30) rivolto ai Consumatori per fornire informazioni e assistenza in materia assicurativa. Modello per la presentazione di un reclamo ad IVASS 

 

Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Il reclamante potrà altresì attivare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo, ed in particolare la mediazione e la negoziazione assistita.

 

La mediazione (ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

Il reclamante, ove la controversia riguardi diritti disponibili, potrà esperire la procedura di mediazione la quale ha lo scopo di tentare di far addivenire le parti a una conciliazione attraverso l'opera di un soggetto imparziale cd. “mediatore”.

Il reclamante potrà adire un organismo di mediazione  iscritto nell’apposito registro detenuto dal Ministero di Giustizia nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, mediante la presentazione di un apposita istanza, presso l’organismo scelto, contenente le informazioni richieste dal relativo organismo.

 

La negoziazione assistita (ai sensi del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. n. 162/2014)

Il reclamante potrà esperire la procedura di negoziazione assistita volta al raggiungimento di un accordo cd. “convenzione di negoziazione” tramite la quale le parti convengono di cooperare per la risoluzione amichevole della controversia, tramite l’assistenza di avvocati.

Il procedimento di negoziazione assistita potrà essere esperito mediante esplicito invito a stipulare la convenzione contenente l’indicazione dell'oggetto della controversia e l'avvertimento che la mancata risposta all'invito, entro trenta giorni dalla ricezione, o il suo rifiuto potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. L’invito dovrà essere inviato tramite posta elettronica certificata o tramite raccomandata a  Soc. Svizzera d'Assicurazione contro la Grandine, soc. coop Via C. Poma, 42 – 20129 Milano PEC: [email protected]

 

Facoltà di adire l’Autorità giudiziaria  

Resta ferma la possibilità per il reclamante di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento dell’obbligatoria procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 per la risoluzione di una controversia in materia assicurativa.

Si precisa che, l’obbligo di esperire la mediazione prima di adire l’Autorità Giudiziaria, permane per il reclamante anche nel caso in cui abbia già esperito la procedura di negoziazione assistita.  

 

NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL RECLAMO, ASSICURAZIONE GRANDINE SVIZZERA TRATTERA' LE INFORMAZIONI FORNITE AD ESCLUSIVO USO INTERNO E NEL PIENO RISPETTO E TUTELA DELLA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

 

Per ulteriori informazioni fare riferimento alla sezione PRIVACY o scrivere in merito a: [email protected]

AGS rendiconto annuale gestione reclami - 31/12/2019

AGS rendiconto annuale gestione reclami - 31/12/2020

AGS rendiconto annuale gestione reclami - 31/12/2021

AGS rendiconto annuale gestione reclami - 31/12/2022

AGS rendiconto annuale gestione reclami - 31/12/2023

 




Per informazioni inviaci una mail a [email protected]